OBIETTIVI DELLA LEGGE
ridurre contenzioso civile e penale
garantire un più efficace sistema risarcitorio
scoraggiare il ricorso alla pratica della medicina difensiva
RESPONSABILITA’ PENALE
Nuovo articolo codice penale 590-sexies che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario.
Quando sono rispettate le linee guida, il medico non risponde penalmente in caso di imperizia. Ferma la punibilità in caso di imprudenza o negligenza.
RESPONSABILITA’ CIVILE
ENTE: ha una responsabilità contrattuale ex art 1218 CC – al paziente basterà provare il ricovero e l’ente dovrà dimostrare l’assenza di colpa
MEDICO: responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 – condotta, evento, nesso di causa, colpa dovranno essere provate dalla parte attrice.
In caso di pretese di terzi, il tentativo di conciliazione diventa obbligatorio
Le azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa sono limitate ai soli casi di dolo o colpa grave. Per la responsabilità amministrativa l’azione di regresso è limitata al triplo della retribuzione annua lorda.
OBBLIGHI ASSICURATIVI
obbligo per la struttura sanitaria ed i liberi professionisti di stipulare una idonea copertura assicurativa
obbligo chi esercita a qualunque titolo la professione sanitaria all’interno di una struttura di stipulare una polizza per la colpa grave
la polizza dovrà avere retraottività ed ultrattività di 10 anni e ulteriori caratteristiche che il Ministero dovrà definire entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
AI Assistant - Studio Pecchini